I mugnai, da sempre interessati più allíutilizzo dellíacqua che alla buona gestione della stessa, assistettero alla formazione di grida comunali, ordini di consiglio e di deputaria, nonchÈ capitoli statutari sulla regolazione dei propri mulini, che si amplificarono in modo esponenziale durante il XVIII secolo.
Supplica di Tommaso Confortola al Tribunale di Bormio, per problemi creati dai proprietari dei mulini allíagualar
ìGli errori delle opere dei molinari di dentro del ponte di Combo tendenti unicamente a ricavare a loro profitto in qualunque modo líacqua del rapido fiume Freddolfo, e non nel modo dovuto, e che fu loro additato da chi ne avea líispezione, richiedono che per indennizzare il pubblico nonchÈ il privato ancora da futuri gravissimi danni che sovrastano ad evvidenza di persone intelligenti su questo proposito, venga fatta delegazione immediata di qualche persona che riconosca tali errori, e li pericoli che indi ne possono derivare allíintento di porre tosto il riparo a futuri temuti danni, e vengano li molinari ridotti una volta allíubbidienza non solamente del comun diritto che loro ingionge, di rilevarsi dalla servit? dellíacquedotto ´sine damno alteriusª, Öe non potere questi rendere la servit? pi? grave ma si bene pi? leggiera,Öma siano dippi? astretti allíosservanza dello Statuto al cap. 192 in civile sotto la rubbrica ´de Acqualaribus molundinarumª, il quale impone alli molinari, che ´debeant taliter aptare dicta acqualaria, quod non inferant damnum alicui persona sub penaÖª. Se a questo non viene provveduto con efficace rimedio non andr‡ molto, che succederanno al pubblico due gravissimi danni, il primo pel ponte di Combo, il secondo per la strada che conduce a Furva nella tenuta dellíAsco pericolante non meno che quella dellíAlute. Anni sono gi‡, f? preveduto il pericolo dal Magnifico Consiglio, e da questo dati opportuni decreti cioË li 31 giugno 1765 posto uno di questi decreti nelle gride generali in detto anno, sorte estiva al capitolo 33, e dichiarato convenibile uno de padroni de molini per tutti in caso di danno, e trascuranza; quali decreti non sono stati, e non sono peranchË del tutto osservati, ma anzi ora trascurati ad evvidenza come si dimostrer‡ a Signori che verranno a riconoscere per avventura líasserto pericolo. Alle premure per líindennit‡ pubblica si uniscono ancora le mie, giacchË si uniscano li Signori Reggenti e li Signori Capi non conscj dellíoperare de molinari, e delle mie ragioni, ma interessati dalli padroni de molini, e dal proprio comodo per líacqua, molti di Dossiglio e Via Maggiore a dare licenza, anzi a comandare alli molinari che prendano pure líacqualare a loro comodo quantunque sia a danno mio, e lascino pensare ad essi, e non badino alle mie proibizioni e doglianze. Quale comando irragionevole e prepotente si Ë purtroppo effettuato dalli molinari indiscreti perchÈ scortati dallíassistenza di tante persone autorevoli contro di me solo, che non posso resistere allíimpeto di si deplorabile prepotenza, se non se col riccorrere a questo Illustrissimo Tribunale perchÈ si degni colla possente sua autorit‡ di ridurre ad ubbidienza li trasgressori e tolga líoccasione deglíimminenti pericoli e gravissimi danni che sovrastano il pubblico e privato bene. Umilissimo devotissimo servitore e supplicante Tommaso Confortola.î 1769, 20 aprile.
Dal Magnifico Consiglio è stato cosÏ decretato.
ìLetto e considerato il memoriale osia notizia esposta da Signori delegati alla ristrutturazione della molata del Ponte di Combo per li danni apportati da molinari col traddurre líacqua ad uso dellíacqualare per strada e vaso insolito, ed in vista del pericolo e pregiudizio che possa portare tale acqua alla molata suddettaÖe meglio provvedere allíistanza ed indigenza suddetta, fu ordinato di farsi una delegazione di tre di loro che vadino al luogo ad esaminare attentamente il pericolo sovrastante come sopra per indi poter riferire líoccorrente al Magnifico Consiglio affinchË si possa provvedere giusto il bisogno; che perÚ fatto gelo more solito vengano delegati a tale visita Ö il nobile reggente Carlo Filippo Nisina, il nobile signor Alberto Simoni e il signor Francesco Andreola di UzzaÖî. 1769, 12 giugno.
Dal Magnifico Consiglio si decreta che :
ìDopo fatta la visita sul luogo da Signori delegati in ordine al partito seguito il 29 aprile 1769, fu ordinato dal Magnifico Consiglio a Signori Reggenti di darne immediato avviso a Signori Capi della Magnifica Terra, affinchË essi faccino fare il necessario riparo quanto prima dalli molinari in parte, ed in parte dalle due Contrade Viamaggiore e Dossiglio ´ad ratamª, ed alli Vicini dei fondi che si rivalgono dellíacqua ne Ronchi, ed Adda, in profitto de quali tutti serve detto acqualare a cagione del quale fu riconosciuto essere cagionato il pericolo di rovina della costiera, ed in conseguenza della strada di Furva e successivamente a prendere a lati il ponte di ComboÖî.
Nelle grida generali 1771 in primavera
ìLi molinari e proprietari de molini in pena di scudi 10 Ötengano ben assicurate le sponde dellíacqualare, sicchË in nessun luogo penetrar possa líacqua del Freddolfo, inerendo ad ordini anteriori ed allo statuto (cap. 192)Ö.î
Ordine dellíIllustre Deputaria 1771 per li ponti e strade, sotto li 15 aprile
ìDi pi? vengano delegati li Signori deputati sopra líarche del ponte di Combo, di obbligare li molinari a riparere al fiume verso il monte dentro nei Glairedi di Bartolomeo Confortola, cosichË la strada sopragiacente alla costiera sia sicura, e non pericoli; come pure restimo sicure le arche, e ripari del ponte di Combo, giacchË il fiume minaccia grandemente Öî.